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[1]Quando il prodotto lordo chilometrico del tronco Genova-Novi abbia raggiunte le lire 150 mila, sara' provveduto con legge speciale per la costruzione di una linea ferroviaria da Genova ad Asti per Ovada, Acqui e Nizza-Monferrato.
[2]Sara' egualmente provveduto con legge speciale alla costruzione della suddetta linea, qualora gli enti interessati offrano, a fondo perduto, un concorso nella spesa di costruzione e di armamento a termini dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, rinunziando alla partecipazione degli utili, di cui all'art. 14 della legge medesima.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.
[5]UMBERTO.
[6]A. Baccarini. A. Magliani.
[7]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
