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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a far eseguire gli studi delle ferrovie necessarie per la difesa dello Stato e non contemplate dalla legge del 29 luglio 1879, n. 5002; ed inoltre gli studi di una ferrovia attraverso lo stretto di Messina, mediante galleria sottomarina, la quale, cogli occorrenti tronchi di raccordamento, metta in diretta comunicazione le ferrovie della rete siciliana con quella di Calabria.

[2]La spesa per detti studi sara' prelevata sui capitoli 127 e 128 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1882, a negli anni successivi sui capitoli delle costruzioni delle linee di 1ª e 2ª categoria.

Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;875~art10 · fonte del testo

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