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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Per gli effetti dell'art. 72 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, coloro che possedono piu' stabilimenti industriali, ovvero piu' sedi o succursali dello stesso stabilimento, situati in comuni diversi, oltre alla dichiarazione prescritta dall'art. 13 della suddetta legge, indicheranno altresi' il reddito particolare di ciascuno stabilimento e di ciascuna sede o succursale, compresi gli stipendi e assegni di cui l'art. 17, e in base a questa rendita, accertata nelle forme ordinarie, verra' proporzionalmente ripartito il decimo fra i comuni nel territorio dei quali i varii stabilimenti industriali e loro sedi o succursali si trovano. La medesima disposizione ha luogo allorche' il contribuente possiede un solo stabilimento industriale situato in comune diverso da quello del suo domicilio.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 luglio 1885.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
