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Sono convalidate nella somma di lire ottocentottantatremila novecentoquarantuna e centes. ottanta (L. 883,941 80) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
