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Sono convalidate nella somma di lire duemilioni seicentoventottomila novecentottantaquattro e centesimi ventuno (L. 2,629,984 21), le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1889-90, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 22 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
