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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 65,300, verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 27: «Concorsi per sistemazione di tronchi di strade nazionali comprese entro gli abitati ai termini dell' articolo 42 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F», dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Dato a Roma, addi' 5 marzo 1893.
[10]UMBERTO
[11]Grimaldi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 9 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
