Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nella complessiva somma di lire 688,418 92 sulle assegnazioni dei capitoli n. 1, 10, 11, 15, 24, 44, 45, 46, 65, 79, 80, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 112, e le diminuzioni di stanziamento per una somma eguale sui capitoli n. 16, 20, 37, 38, 41, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 75, 76, 78, 81, 85, 93, 96, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla unita tabella.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti. G. Nicotera.
[12]Visto, il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
