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[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, N. 3048, la emissione di tante Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare le somme di L. 128,041.61 in conto della competenza 1887-88, e di L. 162,627.86 in conto residui 1886-87 e retro, risultate necessarie per l'esecuzione della maggiore spesa per costruzioni ferroviarie, accertata a carico dello Stato col rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1887-88.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1889.

[4]UMBERTO.

[5]Giolitti.

[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1889-07-07;6184~art2 · fonte del testo

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