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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvate le eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1894-95 su capitoli di - Spese obbligatorie e d'ordine - nella somma di lire trecentocinquemila quattrocentonovantacinque e centesimi ventidue (305,495.22) per l'Amministrazione del Fondo per il culto, e nella somma di lire duemilacentocinquantadue e centesimi ventotto (2,152.28) per il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, giusta la tabella annessa alla presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 giugno 1896.
[9]UMBERTO.
[10]G. Colombo.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 8 giugno 1896 al 16 dicembre 2009
