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[1]Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'art. 4 della legge in data 11 luglio 1904, e' composto di 18 membri.

[2]Ne fanno parte:

[3]il direttore generale dell'agricoltura, presidente;

[4]l'ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

[5]il direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

[6]due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, o, in assenza di questi, i loro delegati;

[7]un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

[8]un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

[9]un delegato del Jockey-Club, uno della Societa' degli Steeple-Chases d'Italia ed uno dell'Unione ippica italiana;

[10]tre allevatori di cavalli, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica;

[11]cinque membri di nomina Regia; esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli.

[12]I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

Testo in vigore dal 31 maggio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-05-18;661~art2 · fonte del testo

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