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[1]Alla maggiore spesa di L. 37.200, risultante per l'esercizio 1914-915 in dipendenza del disposto del precedente articolo, per competenze guadagnate negli esercizi 1913-914 e 1914-915, e di L. 11.400 per l'esercizio 915-916, sara' fatto fronte in sede dei conti consuntivi degli esercizi finanziari 1914-915 e 1915-916, mediante inscrizione al capitolo « Disegnatori della R. marina » della somma necessaria prelevandola dalle economie accertate sui capitoli dei personali civili della marina, dopo aver tenuto conto della economia accertata sullo stesso capitolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra - Viale - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 14 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
