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[1]La somma esposta in passivo nella situazione finanziaria del Banco di Napoli, come ammontare del patrimonio del Banco stesso, viene diminuita di 15 milioni, e di altrettanta somma viene pure diminuita la categoria di attivita' denominata «partite immobilizzate e non consentite dalla legge 10 agosto 1893». Tale detrazione sara' utile ad ogni effetto di legge.
[2]Agli stessi effetti e' detratta dalle immobilizzazioni del Banco l'ammontare del conto corrente verso il Credito fondiario di cui all'art. 101 del testo unico, ridotto degli accantonamenti contemplati dal successivo art. 103. L'ammontare del detto conto sara' inscritto in altra categoria della situazione del Banco.
[3]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata ad impiegare una parte del suo fondo di riserva nei mutui fondiari fatti dal Banco medesimo in dipendenza della legge 31 maggio 1887, n. 4511, subentrando nelle ragioni creditorie e ipotecarie del Banco, e i relativi atti di cessione saranno registrati con la tassa fissa di una lira.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
