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In aggiunta alla riserva speciale per i biglietti di Stato di cui al precedente articolo, viene assegnato l'avanzo che sara' disponibile sulle rendite di Stato consolidate fornite alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle A e B annesse all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339, rimanendo cosi' abrogato il comma e) dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
