Art. 2 (Allegato C)
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[1]Le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3, secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414, e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine, sono soggette ad una tassa di bollo graduata nelle misure seguenti:
[2]con scadenza fino a sei mesi, per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 6;
[3]con scadenza oltre sei mesi per ogni cento lire o frazione di cento lire, contesimi 12.
[4]Per le cambiali sino a cento lire colla scadenza fino a sei mesi la tassa sara' di centesimi cinque e con scadenza oltre sei mesi di centesimi dieci.
[5]Le cambiali in bianco sono soggette alla tassa propria di quello aventi scadenza superiore a sei mesi.
[6]Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da bollo; ed e' abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1897 n. 414.
[7]Per le cambiali pagabili all'estero o provenienti dall'estero, ed assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte alla meta'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
