Art. 6 (Allegato B)
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[1]La presente Convenzione sara' presentata, entro l'anno corrente, al Parlamento per la sua approvazione.
[2]Frattanto la Banca d'Italia versa al tesoro dello Stato la somma di L 1,200,000 in conto di quanto sia da essa dovuto, per i titoli indicati nell'art. 2, al tesoro stesso per l'anno 1906. Approvata la Convenzione, l'annualita' riguardante il 1907 sara' versata entro 15 giorni dall'accennata approvazione; e quella relativa al 1908 sara' versata in due rate eguali entro il 20 luglio 1908 e 20 gennaio 1909.
[3]Qualora mancasse l'approvazione legislativa, rimarranno integre e impregiudicate le rispettive ragioni delle parti contraenti.
[4]Firmati: Avv. Pietro Lacava, Ministro delle finanze. Avv. Paolo Carcano, Ministro del tesoro. Bonaldo Stringher, Dir. gen. Banca d'Italia. Tommaso Bertarelli, Pres. C. S. Banca d'Italia. Giustino Bosio. Giovanni Donn. Avv. Giovanni Castelli della Vinca, Seg. C. S. Banca d'Italia. Francesco Ceriana. Riccardo Rocca. Achille Padoa, testimonio. Giovanni Cigliana, testimonio.
[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle finanze LACAVA.
[6]Il ministro del tesoro CARCANO.
[7]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
