Art. 5 (Allegato B)
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Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti, la Banca d'Italia si obbliga fornirle, su domanda del ministro del tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni, anticipazioni contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, verso corresponsione di un interesse non eccedente 3 per cento l'anno.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
