Art. 4 (Allegato B)
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La Banca d'Italia abbandona la facolta' concessale dall'art. 12 della Convenzione suddetta riguardante l'impiego in buoni del tesoro Italiano senza distinzione di scadenza, o in titoli ad essi equiparati, delle somme ricavate dalle mobilizzazioni a tutto il 31 dicembre 1907.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
