Art. 2 (Approvazione)
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[1]E' approvata la relativa spesa di 575,000 lire che sara' stanziata nel bilancio della pubblica istruzione e distribuita in 19 rate di 30,000 lire ciascuna, dall'esercizio finanziario 1897-98 al 1915-16 ed una rata di lire 5,000 nell'esercizio finanziario 1916-17.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]E. Gianturco.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 3 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
