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[1]Il Comitato pei servizi marittimi dovra' sentire, prima di prendere le sue deliberazioni, l'assuntore o gli assuntori dei servizi marittimi interessati e le altre parti interessate. In caso che costoro non si presentino, il Comitato deliberera' ugualmente.

[2]Il Comitato delibera a maggioranza di voti e, per la validita' delle sue deliberazioni, occorre l'intervento alle adunanze di almeno sei membri.

[3]Il regolamento fissera' una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze dei membri del Comitato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 11 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art29 · fonte del testo

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