Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'aggiudicazione delle linee sara' fatta a cittadini italiani o a Societa' italiane, costituite in Italia, per gruppi, secondo la ripartizione risultante dall'elenco allegato B, ed avra' luogo col mezzo di licitazioni pubbliche o private, che saranno tenute entro un mese dalla promulgazione della presente legge e che saranno regolate dalle seguenti norme:

  • a)per adire alle aste deve essere depositata, a titolo di cauzione, una somma, in titoli di Stato, o ad essi equiparati, non inferiore al decimo della sovvenzione annua complessiva attribuita a ciascun gruppo. Il deposito andra' perduto pel concorrente alle aste rimasto aggiudicatario, se questi, entro tre mesi, non sottoscriva il contratto definitivo;
  • b)le aste saranno tenute avanti il ministro delle poste e dei telegrafi, separatamente per ciascun gruppo, ad eccezione dei gruppi 1, 7 e 16, dei quali sara' fatta l'aggiudicazione, considerandoli come un solo gruppo;
  • c)ciascun gruppo di linee sara' aggiudicato a chi offrira' il maggior ribasso sulla sovvenzione totale assegnata al gruppo stesso ed a parita' di sovvenzione a chi presentera' migliori garanzie di materiale e di servizio;
  • d)e' ammesso il miglioramento del ventesimo sulla ultima offerta, da farsi entro quindici giorni;
  • e)nel caso di diserzione dell'asta il Governo e' autorizzato a cedere ciascun gruppo a trattative private, senza modificazioni alle condizioni prescritte nella presente legge, con preferenza a chi, a parita' di sovvenzione, offrira' migliori condizioni di materiale o di servizio;
  • f)trascorso un mese dalla diserzione dell'asta, qualora il Governo non possa concedere tutte le linee di cui all'elenco allegato B, le linee comprese nei gruppi 14, 15, 16 e 17 saranno affidate all'azienda ferroviaria di Stato, mentre gli altri gruppi non aggiudicati verranno attuati a misura che si abbiano concessionari, che ne assumano l'esercizio alle condizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari