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[1]Per la costruzione e gli acquisti del materiale navale occorrente all'esercizio delle linee, di cui all'art. 2, il ministro del tesoro fornira' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti entro il limite massimo di 15 milioni di lire. A tale uopo l'Amministrazione del tesoro e' autorizzata a valersi dei certificati fruttanti l'interesse del 3.50 per cento netto, e, occorrendo, dei mezzi temporanei indicati nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638.

[2]Oltre che con la predetta somma, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese di primo impianto del servizio di navigazione e agli aumenti patrimoniali con i fondi stanziati dalla legge 23 dicembre 1906, n. 638.

[3]L'Amministrazione stessa iscrivera' nel proprio bilancio le somme necessarie per rimborsare al tesoro gli interessi e l'ammortamento dei capitali forniti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art20 · fonte del testo

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