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[1]Tutte le contestazioni che sorgessero circa l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi, il quale giudichera' con decisione motivata.

[2]Nelle contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati, la decisione del Comitato per i servizi marittimi non e' appellabile dinanzi al Collegio degli arbitri, di cui all'art. 90, e non pregiudica l'azione giudiziaria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art52 · fonte del testo

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