Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro delle poste e dei telegrafi potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere ed attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senza altro in via provvisoria.

[2]Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione allo aumento della percorrenza. In caso di soppressione, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sara' ridotta in rapporto alla minore percorrenza; in caso diverso la sovvenzione rimarra' invariata.

[3]L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

[4]Nel caso di viaggi straordinari saranno rimborsate ai concessionari le spese effettive.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari