Art. 39 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 616 parole tolte, 24 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Le tariffe qui appresso indicate si applicano ai trasporti di passeggeri e di merci fra tutti i porti del Regno da e per quelli esteri dell'Adriatico e da e per quelli della Tunisia, della Tripolitania e della Cirenaica.
tolto: Si applicheranno pure ai trasporti fra l'Italia e la Colonia Eritrea e viceversa ed ai trasporti fra i porti del Mar Rosso compresi fra Aden e Suez.
tolto: a) Passeggeri.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggeri tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Dopo 333 chilometri si applica una riduzione del 20 per cento sulla quota unitaria dei 333 chilometri antecedenti fino a 1000 chilometri. Dopo 1000 chilometri si applica una quota fissa per passeggiero-chilometro corrispondente al 50 per cento di quella iniziale.
tolto: Sui piroscafi per passeggieri potranno aggiungersi cabine di lusso a prezzi superiori a quelli sopra indicati.
tolto: Tali prezzi saranno stabiliti dal Comitato pei servizi marittimi o dall'Amministrazione ferroviaria.
tolto: I ragazzi inferiori ai cinque anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento: dai cinque ai dieci anni pagheranno meta' tariffa.
tolto: Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi.
tolto: Il vitto non e' obbligatorio pei viaggiatori nelle prime 24 ore di viaggio.
tolto: Ogni passeggiero di lª classe avra' diritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, e ogni passeggiero di 2ª e 3ª classe 70, anche se il bagaglio e' costituito da derrate o prodotti agricoli per il mercato.
tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.
tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a 60 centesimi per persona, compreso il bagaglio.
tolto: b) Merci.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Oltre i 400 chilometri si applichera' mezzo centesimo per tonnellata-chilometro per qualsiasi categoria di merci.
tolto: Il Comitato pei servizi marittimi vigilera' perche', nell'applicazione delle tariffe, i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio o a danno di singoli porti.
tolto: Le tariffe si applicano per quintali, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.
tolto: L'importo minimo di ogni spedizione e' di L 0.60.
tolto: Per ogni spedizione superiore a 100 e fino a 200 tonnellate si fara' un abbuono del 10 per cento; per oltre 200 tonnellate l'abbuono sara' invece del 20 per cento dell'importo totale della spedizione.
tolto: La classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti nelle ferrovie dello Stato.
tolto: Ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.
tolto: Le presenti tariffe non comprendono i diritti di imbarco e sbarco.
tolto: E' data facolta' agli speditori di provvedere a proprie spese al trasporto delle merci fin sotto paranco. Per lo sbarco e' pure in facolta' dei ricevitori di ritirare la merce sotto paranco purche' sia in quantita' non inferiore a 10 tonnellate.
tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a' 250 o a' 150 chilogrammi per metro cubo.
tolto: c) Bestiame.
tolto: I concessionari di linee aggiudicate non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Qualora nell'applicazione delle presenti tariffe il prezzo dei trasporti risultasse fra porto e porto superiore ai prezzi stabiliti dalle tariffe approvate con la legge 29 giugno 1905, n. 298, si applicheranno i prezzi determinati in detta legge.aggiunto: Allegato A-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art39 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.