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Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verra' a suo tempo provveduto:
- a)Al pagamento delle somme dovute rateatamente alla Societa' delle ferrovie Romane per l'acquisto della strada ferrata da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, non che per le altre somme da corrispondersi alla detta Societa', a mente degli articoli 2, 3, 8 e 9 modificati della Convenzione 30 settembre 1868;
- b)Al pagamento dei 30 milioni relativi al riscatto della concessione ed al compimento dei lavori per la ferrovia Savona-Torino, da eseguirsi in dipendenza della Convenzione 19 novembre 1868, non che al fondo annuo occorrente pel servizio degl'interessi ed ammortizzazione delle 23,410 obbligazioni, che resta a carico del Governo giusta l'art. 3 di questa Legge;
- c)Allo stanziamento di due milioni di lire da ripartirsi sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1872, 1873, 1874, per la costruzione della stazione ferroviaria marittima di Savona.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
