Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo e' autorizzato, durante il triennio successivo alla data della promulgazione della presente Legge, ad accordare per Decreto Reale concessioni di ferrovie a favore dell'industria privata e di quelle Provincie e Comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico Tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla Legge organica sulle opere pubbliche, per la durata non maggiore di anni novanta.
[2]Potranno essere accordate ai concessionari le esenzioni e franchigie gia' ammesse dal paragrafo f dell'art. 6 della Legge 14 maggio 1865.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
