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[1]Il Governo ha facolta' di concedere per Decreto Regio la costruzione di una strada ferrata da Terni ad Avezzano e Roccasecca, e di un'altra da Parma a Spezia, entro tre anni dalla data della presente Legge, alle condizioni stabilite nel capoverso ultimo dell'art. 3 e nell'art. 22 della Convenzione del 22 giugno 1864, approvata con Legge &l 14 maggio 1865, n. 2279.
[2]Non e' derogato, rispetto a quelle due strade, ai diritti di precedenza che le Societa' esistenti possono avere alla loro costruzione.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
