Art. 3 (Allegato n. 4)
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[1]Il Governo s'incarica di esigere dalle Provincie e dai Comuni la quota annua di lire 40 mila loro assegnata, e di pagare direttamente alla Societa' la sovvenzione intiera di lire 110 mila.
[2]Il pagamento della medesima e' guarentito dal Governo, e cominciera' a decorrere dal giorno dell'apertura all'esercizio della strada suddetta, e sara' fatto per semestre.
[3]Pel caso poi che il prodotto lordo del suddetto tronco di strada ferrata da Foggia a Candela arrivasse a superare la somma di lire 7,000 per chilometro, la eccedenza andra' a favore del Governo e del Consorzio delle Provincie e Comuni in proporzione delle quote del sussidio prestato.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
