Art. 63 (Allegato n. 11)
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Il concessionario o la Societa' anonima che gli verra' sostituita dovranno designare una persona per ricevere le notificazioni ed intimazioni che occorresse d'indirizzare loro. La persona designata eleggera' il suo domicilio nella capitale del Regno. In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione od intimazione sara' valida quando venga fatta alla Segreteria del Tribunale civile della capitale.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
