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Venendo costituita una Societa' anonima, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della Societa' stessa, suo capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi percio' ed i creditori degli azionisti non potranno, sotto alcun pretesto, provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni o gli averi della Societa', ne' prendere ingerenza alcuna nella sua amministrazione. Dovranno anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-11-art60 · fonte del testo

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