Art. 5 (Allegato n. 11)
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[1]La strada ferrata, al livello in cui va imposta la massicciata libera, avra' la larghezza di metri 5 (cinque) e centimetri 50 (cinquanta), tanto negli sterri come nei rilevati. Quando le trincee avranno cinque metri di profondita' almeno, la massicciata potra' essere a forma incassata ed essere sostenuta da muretti laterali. In questo caso la larghezza in cima della massicciata sara' di metri 4 (quattro) e centimetri 30 (trenta), compresovi lo spessore dei muretti. Ove essa corra in trincea sui due lati o su di un lato solo, la larghezza suaccennata sara' aumentata in modo da avere al piede di ogni scarpa in trincea un fosso di scolo della profondita' non mai minore di metri 0,25, e della larghezza in sommita' di metri 0,75.
[2]Ove le condizioni speciali di sito l'esigessero, una capacita' maggiore dovra' essere data a questi fossi di scolo.
[3]Di fossi laterali di scolo, ugualmente regolati, sara' pure provveduta la strada ferrata ovunque essa non si elevi sopra la campagna piu' di metri 0,60, sempreche' tali fossi non alterino la irrigazione dei fondi o vi ostino.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
