Art. 36 (Allegato n. 11)
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Le tasse di trasporto dei viaggiatori e delle merci saranno stabilite, conformemente alle tariffe che sono in vigore sulle ferrovie dell'Alta Italia, a termini del Capitolato 30 giugno 1864, salve le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete dell'Alta Italia. Altrettanto dicasi pei diritti a percepirsi per ispese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito o magazzinaggio.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
