Art. 35 (Allegato n. 11)
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Il Governo richiedera' a suo tempo la Societa' concessionaria delle ferrovie dell'Alta Italia perche', a senso dell'obbligo assunto coll'articolo 5 dell'atto 2 febbraio 1865 addizionale alla Convenzione 3o giugno 1864, approvata con Legge 14 maggio 1865, n. 2279, intraprenda l'esercizio della linea suddetta col corrispettivo del 50 per cento sul prodotto brutto chilometrico.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
