Art. 27 (Allegato n. 11)
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La linea non potra' essere aperta al pubblico, se prima tutte le parti che la costituiscono, compresi i magazzini e gli edifizi annessi e dipendenti, non sono esaminate e collaudate dai Commissari delegati dal Governo, i quali redigeranno apposito processo verbale, da omologarsi dall' Amministrazione superiore prima dell'apertura dell'esercizio. La Societa' dell'Alta Italia avra' diritto di assistere al collaudo nei termini e per gli effetti dichiarati nell'articolo 37 del Capitolato 30 giugno 1864.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
