Art. 22 (Allegato n. 11)
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Il deposito suddetto di lire settecentomila verra' restituito in rate non minori di lire 50,000, quando il concessionario faccia constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti e di materiali provvisti sul luogo pel doppio almeno di ciascuna rata da restituirsi. L'ultima rata di lire 50,000 sara' ritenuta sino al collaudo definitivo della strada.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
