Art. 4 (Allegato n. 1)
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[1]Le somme delle quali puo' rimanere debitore il Governo in conformita' della liquidazione, di cui all'articolo 2, verranno dal medesimo pagate alla Societa' sino alla concorrenza di 10 milioni in rate, come e' espresso nel successivo articolo 9.
[2]Ogni rimanenza sara' dal Governo ritenuta in diminuzione del credito che il Governo stesso ha verso la Societa' per le anticipazioni fatte in Buoni del Tesoro a mente della Convenzione 11 ottobre 1866, ovvero erogata nel pagamento dei lavori e provviste necessarie ed urgenti, a beneplacito dello stesso Governo.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
