Art. 11 (Allegato n. 1)
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[1]Il Governo consente a lasciare vivo il suo credito per i Buoni del Tesoro, per quella somma che risultera' dopo dedotto dal credito attuale quanto verra' liquidato a favore della Societa', secondo e' stabilito agli articoli 4 e 5, ed a portare in aumento del capitale l'interesse dei medesimi per gli anni 1868, 1869, 1870 e 1871.
[2]Il prodotto netto dell'esercizio in un colle sovvenzioni governative, e col canone pagato dalla Societa' delle ferrovie Meridionali per la cessione della linea Bologna-Ancona, saranno applicati:
[3]1° Al pagamento degli interessi ed all'ammortamento dei titoli garantiti dal Governo;
[4]2° Al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle obbligazioni comuni non garantite dal Governo.
[5]Alla fine dell'anno 1871, estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte, incominciera' il pagamento regolare, sulla rendita annua da farsi al Governo, degli interessi pel suo credito in Buoni del Tesoro.
[6]Il residuo attivo della Societa', che rimanesse disponibile dopo pagati gli interessi del credito del Governo e soddisfatti come sopra gli interessi e l'ammortamento dei titoli garantiti dallo Stato e delle obbligazioni e degli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio, spettera' per una meta' al Governo in conto del suo credito fino alla totale estinzione del medesimo, e l'altra meta' alla Societa'.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
