Art. 6 (Allegato A)
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[1]Le linee enumerate nel secondo periodo dell'articolo 1 saranno successivamente costruite, sezione per sezione, nell'ordine che sara' dal Governo determinato. In questo caso il Governo richiedera' la Societa' a disporre per l'eseguimento e a dichiarare se sia disposta ad assumere un tale carico. Entro il termine di quattro mesi dalla data del formale invito, la Societa' dovra' fare una esplicita dichiarazione se possa o non possa prestarsi all'invito. Nel primo caso dovra', dopo sei mesi di tempo, por mano all'eseguimento dei lavori con tale sviluppo di mezzi da poter dare ultimate le linee in quel termine di tempo che sara' dal Governo denunziato nell'invito fatto alla Societa'.
[2]Mancando a questi termini, del pari che a quelli definiti nell'articolo 2, la Societa' incorrera' nella decadenza e nelle conseguenze previste dalla Legge vigente sui lavori pubblici, senza bisogno di costituzione in mora.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
