Art. 4 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sull'ammontare della garanzia chilometrica, che dovra' essere pagata dal Governo per le linee aperte all'esercizio, sara' ritenuta una somma corrispondente a lire mille per chilometro, ed impiegata annualmente nell'acquisto di rendita pubblica, da depositarsi nelle Casse dello Stato, a titolo di deposito definitivo, per l'ammontare di lire cinquecentomila, valore nominale.
[2]Sino a che non sia raggiunto questo fondo, non saranno consegnate alla Societa' le cedole per gli interessi semestrali, ma il prodotto di questi verra' impiegato nell'acquisto di titoli in aumento all'ammontare annuo della ritenuta sulla garanzia chilometrica.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
