Art. 3 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I lavori per l'eseguimento delle linee a compiersi nel primo periodo saranno intrapresi immediatamente, e, per dar tempo alla Societa' di riunire i fondi necessari per il regolare indirizzo della sua impresa, il Governo effettuera' il pagamento delle spese che occorreranno per i detti lavori, purche' con atti autentici vidimati da Commissari governativi, e con altri mezzi di sicuro accertamento, da prescriversi dal Ministero dei Lavori Pubblici, ne venga prima riconosciuta la esecuzione e l'importare.
[2]Questi pagamenti saranno fatti dal Governo a carico e per conto della Societa', prelevando le somme occorrenti dall'alienazione della rendita di lire cento cinquanta mila, che si trova attualmente in deposito nelle Casse dello Stato, a senso del disposto dell'articolo 10 della Convenzione del 14 luglio 1862.
[3]Alla restituzione di questa cauzione, nel modo detto di sopra nell'articolo presente, non potra' essere proceduto se prima la Societa', con documenti irrefragabili, non abbia dimostrato di avere presso una Banca d'Italia, di piena soddisfazione dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, un credito aperto di un milione e ottocento mila lire effettive, spendibili nei lavori delle ferrovie Sarde, appena sia intieramente speso il capitale ricavabile dall'alienazione delle cento cinquanta mila lire di rendita costituenti la cauzione.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
