Art. 11 (Allegato A)
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Quando la Societa' incorra nella decadenza, cedera' al Governo, in ordine all'articolo 251 della Legge sui lavori pubblici, tanta parte dei lavori e delle provviste, quanta stia a rappresentare il valore effettivo di tre milioni di lire.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
