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[1]La Societa' si obbliga di continuare questi viaggi per la durata di anni 10. Avra' pero' facolta' di diminuirli nel numero, sospenderli od anche cessarli, verificandosi i casi seguenti:
[2]1° In caso di malattie contagiose o di quarantene potra' diminuire o sospendere, a seconda delle circostanze, i detti viaggi, salva l'approvazione del Governo;
[3]2° In caso di guerra, in cui potesse essere compromessa la bandiera nazionale, la Societa' potra' temporaneamente tralasciare la navigazione, obbligandosi a riprenderla al ritorno della pace;
[4]3° In caso di perdite giustificate nell'esercizio della navigazione durante due anni, potra' la Societa' cessare i viaggi, dandone avviso preventivo al Regio Governo due mesi prima. Queste perdite saranno giustificate innanzi una Commissione nominata dal Governo e composta di tre Commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di Marina.
[5]Il signor Rubattino nei nomi si obbliga a non sollevare mai opposizione alcuna alle decisioni di questa Commissione.
[6]Ove la Societa' non avesse dato sufficienti giustificazioni, e si rifiutasse a continuare la navigazione, il Governo potra' obbligarvela, senza che per parte della medesima possano essere elevate pretese di indennita'.
[7]La Societa' dovra' trasmettere annualmente al Governo un resoconto delle sue operazioni.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
