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In dipendenza degli articoli precedenti, i vapori addetti al servizio della linea d'Egitto saranno percio' considerati come vapori postali, e godranno delle prerogative che vi sono o potrebbero esservi annesse, e specialmente della preferenza nei trasporti governativi negli scali che saranno toccati dai medesimi, salvo i diritti gia' acquisiti dalle Societa' sovvenzionate, che facciano scalo ai porti toccati dai piroscafi della presente linea fra Genova e l'Egitto.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
