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[1]La Societa' non potra' cedere ad altri ne' i diritti ne' gli obblighi assunti con la presente Convenzione se non in virtu' di una Legge.
[2]Contravvenendosi dalla Societa' a questo patto, e' il Governo in facolta' di dichiarare risoluta la Convenzione senza obbligo di giudiciale diffidamento.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
