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Il Governo avra' facolta' in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo o militare, pagando alla Societa' una indennita', la quale sara' stabilita da una Commissione composta da due individui a scelta del Governo, altri due a scelta della Societa', e da un quinto nominato a maggioranza dai quattro precedenti ed al quale sara' devoluta la presidenza. In caso di parita' di voti, il Presidente sara' scelto dal Presidente del Tribunale di commercio del luogo dove ha sede il Governo centrale. Questa Commissione giudichera' inappellabilmente.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
