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[1]In guarentigia dell'anticipazione e degli obblighi che si assume colla presente Convenzione, la Societa' dara' ipoteca sui cinque piroscafi di nuova costruzione, ognuno di essi per la somma di lire 800,000, mediante oppignorazioni di essi a favore del Regio Governo.
[2]A tal fine verra', a misura che il nuovo materiale sara' pronto al mare, stipulato regolare atto notarile per la costituzione del pegno e relativa nomina del custode di esso, a termine di Legge.
[3]L'oppignoramcnto dei piroscafi verra' gradatamente ridotto in proporzione dei rimborsi che saranno mano a mano effettuati al Governo della Societa'.
[4]Gli atti d'oppignoramento saranno esenti dal diritto di registro.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
