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[1]Per agevolare alla Societa' Rubattino l'acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio della linea di navigazione stabilita nella presente Convenzione, il Governo le fara' un'anticipazione di 4 milioni, pagabili, dopo l'approvazione per Legge della presente Convenzione, in quattro rate di un milione ciascuna, e cioe':
[2]Lire 1,000,000 alla fine agosto 1869, » 1,000,000 alla fine ottobre 1869, » 1,000,000 alla fine gennaio 1870, » 1,000,000 alla fine febbraio 1870.
[3]Il pagamento della anticipazione accordata dal Governo verra' fatto mediante regolari mandati in capo del Direttore della Societa', il quale per gli effetti che di ragione dovra' eleggere domicilio nella citta' ove risiede la Societa'.
[4]L'anticipazione di lire 4,000,000, che vien fatta alla Societa' Rubattino, non portera' interesse. Essa e' tuttavia condizionata:
- A)All'obbligo da parte della Societa' di presentare al Governo, non piu' tardi del 1° agosto 1869, i contratti con reputate Case per la costruzione dei quattro nuovi piroscafi;
- B)Alla restituzione per rate dei 4 milioni di anticipazione nelle epoche seguenti:
[5]Lire 400,000 nell'anno 1871 » 600,000 » 1872, » 800,000 » 1873, » 1,000,000 » 1874, » 1,200,000 » 1875.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
