Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data forza di Legge al Regio Decreto del 9 settembre 1869, n. 5278, col quale fu approvata la Convenzione stipulata il 6 marzo 1869, tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Societa' anonima Italiana Adriatico-Orientale, pel prolungamento sino a Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra l'Italia e l'Egitto, modificata dalle Dichiarazioni annessevi del 25 giugno 1869 e 28 maggio 1870, accettate dal Governo; e l'altra Convenzione stipulata l'11 giugno 1869 dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici colla Societa' Raffaello Rubattino e Compagni, per una corsa regolare di navigazione a vapore fra i porti italiani del Mediterraneo e l'Egitto, modificata essa pure dalle annessevi Dichiarazioni della predetta Societa', in data del 19 agosto 1869 e 31 maggio 1870, accettate dal Governo.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella riccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dato a Firenze addi' 20 giugno 1871.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]Quintino Sella. Castagnola.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
