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[1]La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione del cavo, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' sia riconosciuta tale da non piu' permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
[2]La riattivazione del servizio regolare dovra' aver luogo dentro il termine di tre mesi a partire dal giorno in cui l'Amministrazione dei telegrafi avra' informata del guasto la Compagnia.
[3]Nel calcolo di questi tre mesi sara' pure escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, ma soltanto nel caso in cui il guasto sia al di la' del cavo di sponda.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
