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Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto ne' la riparazione del cordone esistente, ne' la sostituzione del nuovo dentro il detto anno, senza eccezioni di alcun mese, la Compagnia perdera' il cordone, del quale restera' padrone assoluto il Governo, senza obbligo di alcun compenso, e restera' pure acquisita al Governo la cauzione di lire 20,000 di cui all'articolo 16.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
